Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Art. 12 D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014
I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo:
- di separazione personale;
- di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile;
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Queste disposizioni NON si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci (sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti della coppia e di ciascuno.
L'accordo NON può contenere patti di trasferimento patrimoniale, compresi l'uso della casa coniugale, e qualunque altra utilità economica tra i coniugi.
È possibile, nell'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, prevedere un obbligo di pagamento o di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del amtrimonio (c.d. assegno divorzile). Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitiva.
Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma.
Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica souzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).
L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
Costi: diritto fisso euro 16 da versare in tesoreria comunale o direttamente all'ufficiale.
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Art. 6 D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014
La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità', comunica agli avvocati il nullaosta.
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Il nulla-osta o l'autorizzazione del procuratore della repubblica comportano che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità' di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle necessarie certificazioni (in particolare gli avvocati devono certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative di ordine pubblico). All'avvocato che viola questo obbligo e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste.
Riconciliazione dei coniugi separati
I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l'intervento del Giudice, fornendo una dichiarazione di riconciliazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio, o di residenza, nel caso in cui il matrimonio sia stato trascritto anche in quel comune. La dichiarazione di riconciliazione sarà annotata sull'Atto di Matrimonio.
Chi può richiederlo
I coniugi che abbiano già ottenutola pronuncia/omologa della separazione personale
Cosa è richiesto
- presenza di entrambi i coniugi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità
- sentenza/omologa della separazione, nel caso in cui questa non sia stata già annotata sull'Atto di Matrimonio
Riconoscimento di sentenze straniere di divorzio
I cittadini italiani e stranieri possono chiedere il riconoscimento del divorzio ottenuto all'estero se il matrimonio è stato celebrato e/o registrato in Italia, senza dover ricorrere alla pronuncia del Giudice.
Il riconoscimento di divorzi pronunciati nei paesi della Comunità Europea è disciplinato da regolamento CE (n. 2201 del 27.10.2003) negli altri casi dalla Legge 218 del 31.5.1995.
Il riconoscimento va chiesto all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui fu celebrato il matrimonio o fu trascritto l'atto formato da uno Stati straniero.
Quando è possibile
Il riconoscimento del divorzio è condizionato al rispetto di alcuni requisiti, tra i quali si evidenzia la non contrarietà all'ordine pubblico italiano (per questa ragione ad esempio non possono essere riconosciute le sentenze "di ripudio")
Quali documenti presentare
- domanda in bollo redatta sugli appositi modelli
- provvedimento di divorzio nel testo integrale rilasciato in copia autentica dall'autorità dello stato in cui è stata emessa la sentenza. Il documento deve essere legalizzato e tradotto in lingua italiana o, per i paesi dell'unione europea, certificato riassuntivo del divorzio rilasciato da tribunale straniero.
Annotazione della sentenza di divorzio
Nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato o trascritto a Pontoglio, la sentenza di divorzio deve essere annotata presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontoglio.
Chi può richiederla: il cittadino che ha celebrato il matrimonio a Pontoglio o, se celebrato all'estero, lo ha trascritto qui.
Documentazione da presentare:
- per le sentenze pronunciate in Italia la documentazione è inviata al Comune direttamente dall'Autorità Giudiziaria;
- per le sentenze pronunciate all'estero gli interessati, o un loro legale rappresentante, devono presentare al Comune una domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, allegando una copia autenticata del provvedimento tradotto in italiano ed eventualmente legalizzato, e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la sentenza straniera non è contraria ad altra sentenza definitiva di un Giudice italiano o che non è pendente un giudizio di divorzio fra i coniugi in Italia;
- se la sentenza straniera ha i requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995 n° 218 sarà trascritta, annotata sull'atto di matrimonio e comunicata all'Ufficio Anagrafe.