A chi è rivolto

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o figli con disabilità grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Descrizione

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata:

  • nel Comune di residenza di uno dei coniugi;
  • nel Comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio civile;
  • nel Comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. 

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Come fare

Fase Istruttoria
I coniugi devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.

Entrambi i moduli possono essere:

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio Servizio Anagrafe stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

Redazione dell'accordo:
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio Servizi Demografici per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo 
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con ufficio Anagrafe, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Cosa serve
  • Modulo dichiarazione dati;
  • Documento di identità in corso di validità;
Cosa si ottiene

Accordo di separazione o divorzio.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo i coniugi si dovranno recare presso il Comune per la conferma della loro volontà a separarsi/divorziare.

Accedi al servizio

Clicca qui per prenotare un appuntamento:

Prenota Appuntamento

Condizioni di servizio
Contatti
Argomenti

Ultimo Aggiornamento

20
Apr/24

Ultimo Aggiornamento