Modalità per richiedere l’iscrizione nell’Albo dei Giudici Popolari.
Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari
A chi è rivolto
Ai cittadini che desiderano far parte dell'albo di Giudice popolare e che posseggono i requisiti richiesti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
- età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'assise e di scuola media superiore per le Corti d'assise di appello;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Descrizione
L'albo dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare.
È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati nella composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di Appello in occasione dei processi penali.
Le operazioni di aggiornamento dell’Albo si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio.
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.
Gli Organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.
Come fare
Le domande si presentano, entro il 31 luglio degli anni dispari, secondo le seguenti modalità:
- e-mail all'indirizzo di posta elettronica del protocollo;
- posta elettronica certificata;
- consegna diretta presso l'ufficio Servizi Demografici
La cancellazione dagli elenchi può avvenire su domanda dell’interessato o d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 12 Legge 287/51.
Cosa serve
Per poter presentare la domanda servono:
- la compilazione dell’apposito modulo;
- la copia di un documento d’identità in corso di validità.
Cosa si ottiene
L’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
Le domande si presentano entro il 31 luglio degli anni dispari
Costi
Il servizio è gratuito.